Come leggere l’etichetta

L’etichettatura dei prodotti ittici è stata introdotta dal Reg. (CE) 104/2000 ed attuata dal Reg. (CE) 2065/01 che ha introdotto altresì disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto ittico.


In sintesi, il regolamento, entrato in vigore il primo gennaio 2002, prevede l’apposizione sui prodotti ittici di un’etichetta riportante:

  1. la denominazione commerciale della specie,
  2. il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento)
  3. la zona di cattura.

Il regolamento prevede altresì la facoltà dell’operatore di indicare una zona di cattura più precisa, fatta salva sempre la possibilità di dimostrare la provenienza (tracciabilità). La specie è indicata con un codice di tre lettere (codice FAO alfa 3 per esempio, Orata SBG, Branzino/Spigola BSS, Sgombro MAC, Triglia di fango MUT e Triglia di scoglio MUR). Mentre il luogo di provenienza è espresso tramite un codice che identifica una determinata sottozona: ad esempio FAO 37.1, 37.2 e 37.3 indicano, rispettivamente, Mar Mediterraneo occidentale, centrale ed orientale.

Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura